Q&A Assemblea dei Soci

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L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (30 giugno di ogni anno), termine esteso a 180 giorni in caso di bilancio consolidato o di particolari esigenze legate a struttura e oggetto sociale. L'avviso è pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su un quotidiano tra Il Sole 24 Ore, MF-Milano Finanza e Italia Oggi. L'avviso indica luogo, data e ora della prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive, e le materie all'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea gli azionisti per i quali l'intermediario autorizzato abbia trasmesso alla Società la relativa comunicazione entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai fini di tale comunicazione, fa fede la situazione contabile risultante al termine della giornata del settimo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (c.d. record date): le registrazioni in accredito o in addebito successive a tale data non rilevano per il diritto di voto.

Chi ha diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un rappresentante designato anche in via esclusiva, al quale è possibile conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Nel caso di rappresentante designato in via esclusiva, la partecipazione in assemblea potrà avvenire solo tramite quest'ultimo (senza possibilità per l'azionista di partecipare di persona).

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, restano in carica per un massimo di 3 esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti; possono presentare una lista solo azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun candidato, devono essere consegnate al più tardi entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea. Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Dalla lista che ottiene il maggior numero di voti sono tratti tutti i consiglieri meno uno; un consigliere aggiuntivo è tratto dalla seconda lista più votata, purché non collegata alla prima.

Almeno un amministratore deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Chi ha diritto di voto può porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le modalità di invio, il termine entro cui presentarle e le modalità di risposta da parte della Società sono specificate nell'avviso di convocazione di ciascuna Assemblea.

Informativa per il trattamento dei dati durante l’Assemblea dei Soci

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